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Fotovoltaico a Carlentini, il Tar respinge il ricorso di Trina Solar: confermato il no all’impianto da 50 MW

Secondo il Tar, non spettava all’amministrazione individuare soluzioni alternative al posto del proponente, né la procedura imponeva la comunicazione preventiva del preavviso di rigetto

Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato da Trina Solar Stg contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dal Ministero dell’Ambiente sul progetto di un impianto fotovoltaico da 50,08 MWp previsto in contrada Tenuta Grande, nel territorio di Carlentini. La sentenza conferma dunque il decreto del Mase del 24 giugno 2025, con cui era stata negata la Valutazione di impatto ambientale per il progetto denominato “Carlentini”.

Secondo la società ricorrente, il diniego sarebbe stato illegittimo anche alla luce del contrasto tra i diversi pareri acquisiti nel procedimento. Trina Solar aveva infatti richiamato il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica specialistica della Regione Siciliana, sostenendo che l’area fosse idonea alla realizzazione dell’impianto e che l’amministrazione non avesse adeguatamente valutato alternative o integrazioni progettuali.

I giudici amministrativi, però, hanno ritenuto fondate le valutazioni del Ministero e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, che avevano evidenziato criticità ambientali rilevanti. Il punto centrale riguarda la localizzazione dell’impianto all’interno di una Zps della Rete Natura 2000, la zona “Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del fiume Simeto e area antistante la foce”, considerata di particolare valore naturalistico soprattutto per la tutela dell’avifauna stanziale e migratoria.

Per il Tar, la qualificazione di un’area come idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non comporta automaticamente l’autorizzazione dell’intervento. L’amministrazione può infatti negare il progetto quando, sulla base dell’istruttoria, emerga una significativa incidenza negativa su un sito Natura 2000.

Nella sentenza viene evidenziato come la realizzazione dell’impianto, delle opere accessorie, della viabilità interna, delle trincee drenanti e del cavidotto avrebbe determinato una perdita e frammentazione di habitat ritenuta “non mitigabile o compensabile”. I giudici richiamano inoltre le carenze dello studio di incidenza ambientale presentato dalla società, ritenuto privo di monitoraggi faunistici di lunga durata e condotti in stagioni differenti.

Respinte anche le doglianze sul mancato soccorso istruttorio e sull’assenza di un cosiddetto “dissenso costruttivo”. Secondo il Tar, non spettava all’amministrazione individuare soluzioni alternative al posto del proponente, né la procedura imponeva la comunicazione preventiva del preavviso di rigetto.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto tardivo e non decisivo il parere favorevole dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, perché arrivato dopo l’adozione del provvedimento impugnato e comunque non idoneo a superare le criticità evidenziate dalla Commissione tecnica ministeriale.


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