Il Tar di Catania ha accolto il ricorso proposto da Imam Ambiente contro il Comune di Carlentini, annullando gli atti con cui l’ente locale imponeva la sottoscrizione di una convenzione per la corresponsione di misure compensative anche per impianti già autorizzati e realizzati.
La vicenda trae origine dalla delibera 86 del 5 settembre 2024 della Giunta comunale di Carlentini, con cui è stato approvato un nuovo schema di convenzione tipo volto a regolare le compensazioni ambientali da parte dei gestori di impianti fotovoltaici presenti sul territorio comunale.
Tra le società interessate figura Imam Ambiente, titolare di due impianti fotovoltaici autorizzati nel 2010 dalla Regione Siciliana. A settembre 2024 il Comune ha trasmesso a Imam una PEC con cui sollecitava la sottoscrizione della nuova convenzione e il pagamento delle compensazioni previste. Da qui il ricorso al Tar.
Imam Ambiente ha contestato l’intero impianto normativo e procedurale posto dal Comune, sostenendo l’illegittimità di imporre misure patrimoniali unilaterali, la violazione delle Linee Guida nazionali, l’assenza di una specifica valutazione d’impatto ambientale degli impianti e la retroattività indebita applicata a impianti già realizzati e autorizzati più di un decennio fa.
Secondo la società, tali misure configurano un automatismo vietato, non ancorato a concrete esigenze ambientali, e introducono oneri non previsti all’epoca dell’autorizzazione.
Il Tribunale ha dato pienamente ragione alla società ricorrente. Nella sentenza, il Tar ha evidenziato che le misure compensative non possono essere imposte unilateralmente da un Comune, ma devono essere definite in conferenza di servizi; le compensazioni devono essere concrete, realistiche e proporzionate all’impatto ambientale dell’impianto; non è possibile imporre compensazioni meramente patrimoniali come quelle previste dallo schema comunale, in assenza di un’effettiva valutazione tecnica; imporre nuove condizioni a impianti già autorizzati viola il principio di legittimo affidamento e mina la certezza giuridica dei titoli abilitativi.
Per i giudici amministrativi, “le misure compensative non possono essere stabilite fuori dalla conferenza di servizi né avere natura genericamente economica o automatica”.
Il Tar ha disposto quindi l’annullamento degli atti impugnati, la compensazione delle spese legali tra le parti, ma ha condannato il Comune alla refusione del contributo unificato.
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